
L’INPS, con il Messaggio 5 marzo 2026, n. 787, fornisce importanti chiarimenti riguardo l'applicazione delle nuove aliquote di rendimento stabilite dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le nuove aliquote si applicano esclusivamente alle pensioni anticipate, comprese quelle dei lavoratori precoci, e non alle pensioni di vecchiaia, anche in cumulo, liquidate a seguito di dimissioni da un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione. Si specifica, quindi, che le dimissioni volontarie del lavoratore non costituiscono elemento determinante. Inoltre, restano escluse dall'applicazione delle nuove aliquote tutte le pensioni i cui requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre 2023, incluse quelle dei lavoratori precoci con diritto certificato entro tale data. Sul piano operativo, l'Istituto dispone il riesame d'ufficio di tutte le pensioni di vecchiaia per le quali siano state erroneamente applicate le nuove aliquote.

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