Commento
DIRITTO DEL LAVORO

La conciliazione sindacale “protetta” e il requisito dell’effettività dell’assistenza

di Giovanni Improta | 2 Dicembre 2025
La conciliazione sindacale “protetta” e il requisito dell’effettività dell’assistenza

In tema di conciliazione in sede sindacale, è tornata nuovamente a pronunciarsi la Suprema Corte che con specifica ordinanza n. 9286/2025 ha confermato che non è valida né inoppugnabile ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c. la conciliazione sottoscritta presso i locali dell’azienda, anche se svolta alla presenza di un rappresentante sindacale. Ciò in considerazione del fatto che la sede aziendale non può rappresentare una “sede protetta”, essendo assente il requisito della neutralità indispensabile a garantire l’effettiva assistenza sindacale e la libera determinazione del lavoratore.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La conciliazione sindacale è uno strumento per risolvere controversie lavorative, con funzione compositiva e protettiva. La Cassazione ha stabilito che è valida solo se avvenuta in sede neutra, non aziendale, per garantire la libera determinazione del lavoratore.