
L’utilizzo del congedo parentale per attività estranee all’accudimento diretto del figlio integra abuso del diritto ex art. 32 D.Lgs. n. 151/2001 e può giustificare il licenziamento disciplinare, ove risulti lo sviamento della finalità dell’istituto e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro, valutate le circostanze del caso concreto, così la Corte di cassazione con Ordinanza n. 24922/2025 .

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