
Sul tema della compatibilità fra rapporto di natura organica e rapporto di lavoro subordinato, si segnala una significativa pronuncia di merito del Tribunale di Bari (Sentenza n. 3061/2025) secondo cui la coesistenza delle funzioni di amministratore e di lavoratore subordinato è ammissibile soltanto qualora risulti, in concreto, lo svolgimento di attività estranee a quelle proprie della carica sociale e la sussistenza di un effettivo vincolo di subordinazione, anche nella forma attenuata tipica del lavoro dirigenziale.

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