
L'Ordinanza n. 19556 del 15 luglio 2025 della Corte di Cassazione conferma la linea evolutiva in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repêchage. L’art. 3 della Legge n. 604/1966 prevede che il licenziamento per ragioni economico-organizzative sia legittimo solo se il datore dimostra la soppressione della posizione e l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni compatibili. L’obbligo di repêchage, di fonte giurisprudenziale, costituisce quindi elemento costitutivo della legittimità del recesso.

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