L’impugnazione del licenziamento effettuata dal lavoratore a mezzo pec è da ritenersi a tutti gli effetti valida in quanto, oltre a contenere l’inequivocabile ed espressa manifestazione di volontà del lavoratore di procedere con l’impugnazione di tale provvedimento, dispone della medesima "efficacia di certezza di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento".
Questo è il principio affermato dalla Corte d’appello di Bologna nella sentenza n. 223 del 29 aprile 2025 di cui si illustrano di seguito i contenuti.
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