Per le ipotesi di patto di non concorrenza ritenuto valido ed efficace, si segnala una recente pronuncia di merito da parte del Tribunale del lavoro di Parma (Sentenza n. 132/2025 ) con la quale è stato affermato che in tali casi il lavoratore (i) non può svolgere la prestazione lavorativa a favore della società operante nel medesimo settore di mercato del suo ex datore di lavoro e (ii) deve pagare le penali previste nel patto per la violazione dell’obbligo di informativa e per la violazione del divieto di concorrenza. La penale prevista per la violazione non può essere oggetto di riduzione ad equità qualora l’entità della stessa non risulti eccessivamente gravosa per il lavoratore medesimo.
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