Commento
CONTENZIOSO DEL LAVORO

L’insostenibile leggerezza del ramo (d’azienda): un altro caso di esternalizzazione “impossibile”

di Luca Daffra, Marco Marzano - Studio Ichino, Brugnatelli e Associati | 6 Febbraio 2024
L’insostenibile leggerezza del ramo (d’azienda): un altro caso di esternalizzazione “impossibile”

Il Tribunale di Roma (Sentenza n. 668/2024 ) - chiamato a pronunciarsi su di un’operazione di esternalizzazione di alcuni servizi  realizzata da una nota Banca mediante la cessione di un “ramo d’azienda” a un altrettanto nota società di consulenza - ha avuto modo di ribadire che: “Ai  fini dell'operatività dell'art. 2112 c.c. è richiesto che il ramo 'conservi' la sua identità perché l'analisi non può svolgersi sull'assetto assunto dopo la cessione nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione, perchè l'indagine non deve basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo costituita dal ramo ceduto”.

Il Tribunale di Roma ha stabilito che il trasferimento di un ramo d'azienda deve conservare la sua identità e autonomia preesistenti, senza integrazioni significative da parte del cessionario.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni