Con la Circolare n. 44/2023 l’INAIL ha chiarito che - a seguito della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 11928/2019 - la prescrizione triennale, ex art. 112, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965, dell’azione per conseguire le prestazioni economiche previste dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali resta sospesa ai sensi dell’art. 111, comma 2 , medesimo D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’Istituto.
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