L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 421 del 25 agosto 2023 , ha fornito una interessante interpretazione in materia di trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro, con riferimento alle spese sostenute dal dipendente, a cui è assegnata, dal datore di lavoro, un’auto elettrica in uso promiscuo. L’Agenzia ha precisato che i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, per le spese di energia elettrica finalizzate alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo, costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione; per le Entrate tali somme non rientrano, infatti, nelle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito stabilite dall’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986.
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