L’omissione degli obblighi di informativa sindacale previsti dalla contrattazione collettiva nazionale aziendale non si giustifica neppure con la riservatezza imposta dal Reg. 596/2014/EU sul “Market Abuse Regulation”, altrimenti si legittimerebbe una prevalenza degli “equilibri del mercato finanziario … su diritti tutelati dalla Costituzione”. Il caso riguarda una delle prime procedure “anti-delocalizzazione” di cui alla Legge di Bilancio 2022, che è tuttavia risultata avviata senza la preventiva (ma non procedimentalizzata) fase di informativa e consultazione sindacale prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa: l’accoglimento del ricorso ex art. 28 St. Lav. determina la revoca della comunicazione ex art. 1 comma 224 Legge n. 234/2021, in modo da ripristinare la situazione di fatto allo status quo ante, in una fase nella quale sia ancora possibile esperire preventivamente ed efficacemente il dovuto confronto preventivo.
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