Premessa
Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina, il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto, all’articolo 31, comma 1, che:
- “Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.
Campo di applicazione
L’articolo 31 individua i beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro nei “lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”.
Possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121 , sopra richiamato, e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
La misura agevolativa di cui alla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, trova applicazione - mese per mese - per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.
Modalità di riconoscimento
L’articolo 31 citato dispone che l’indennità “è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità […] è compensato attraverso la denuncia Uniemens. Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola volta, previa acquisizione - da parte del datore di lavoro - di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.
Si ricorda, al riguardo, che l'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Pertanto, il lavoratore, laddove titolare di più rapporti di lavoro, potrà chiedere il pagamento dell’indennità una tantum a un solo datore di lavoro, dichiarando a quest’ultimo di non avere fatto analoga richiesta ad altri datori di lavoro.
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente. Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.
Come anticipato, l’erogazione dell’indennità una tantum genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile.
Mese di competenza
Con il Messaggio n. 2505 del 21 giugno 2022 , l’INPS ha chiarito - d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - che la retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022, oppure, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio del corrente anno, seppure di competenza del mese di giugno 2022.
Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere nel mese di luglio 2022.
Stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, nel mese di luglio del corrente anno e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31 , anche laddove la retribuzione di competenza di luglio 2022 (o giugno 2022, secondo quanto chiarito in precedenza) risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).
Istruzioni Uniemens
I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
Esposizione dei dati nella sezione del flusso UniEmens
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento nel modo seguente:
- nell’elemento dovrà essere inserito l’anno 2022;
- nell’elemento dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
- nell’elemento dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
- nell’elemento dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce “Posagri” del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.
Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:
- nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022;
- nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022.
Fac simile dichiarazione del lavoratore
Di seguito, si riporta un fac simile di dichiarazione da parte del lavorare che attesta il possesso dei requisiti (non essere titolare di pensione né del Reddito di Cittadinanza).
DICHIARAZIONE ARTICOLO 31 D.L. N. 50/2022 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Il sottoscritto ___________________________, nato a ______________________ il __________________, residente in _____________________________, alla Via / __________________________________, n. ____, codice fiscale ______________________________________, in qualità di lavoratore dipendente del datore di lavoro __________________________________, P.IVA/codice fiscale _________________________ , con riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. n. 50/2022 e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, DICHIARA • sotto la propria responsabilità di avere diritto all’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di 200 euro prevista dall’articolo 31 del D.L. n. 50/2022, da erogare per il tramite del datore di lavoro nel mese di luglio 2022, in quanto non risulta titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del D.L. n. 50/2022; • di non aver diritto, o comunque si impegna a non dichiarare ad altri datori di lavoro di averne diritto, ulteriori indennità di cui all’articolo 31 del D.L. n. 50/2022 in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l’indennità spetta una sola volta; • di aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% previsto dall’articolo 1, comma 121, della Legge n. 234/2021 nel primo quadrimestre 2022 per almeno una mensilità (eventuale per coloro che non risultavano in forza nel primo quadrimestre 2022). Luogo _______________, data _______________ In fede _________________________ |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 121 art. 1, comma 121
- D.L. 17 maggio 2022, n. 50, art. 31, comma 1
- INPS, Messaggio 13 giugno 2022, n. 2397
- INPS, Messaggio 21 giugno 2022, n. 2505
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