Il beneficio contributivo in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, prevede una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione; tale beneficio è stato considerato incompatibile con altri benefici contributivi previsti, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento; pertanto, per i lavoratori per i quali l'impresa ha fruito del predetto esonero, non è stato possibile cumulare altre agevolazioni contributive. Tuttavia, con specifico riferimento al beneficio contributivo Decontribuzione Sud, non essendo previsto un espresso divieto di cumulo, l’INPS ammette che si possa cumulare con l’esonero contributivo.
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