Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16154 del 9 giugno 2021 , ha affermato che è sufficiente, in sede conciliativa, la presenza di un sindacalista delegato per considerare valido l'accordo di conciliazione sottoscritto dal lavoratore.
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