Il Garante per la protezione dei dati personali (Gdpr) non ha alcuna voce in capitolo di videosorveglianza. Infatti, affinché un datore di lavoro possa procedere all’installazione dei predetti impianti non è prevista alcuna autorizzazione. Questo perché in base al principio di responsabilizzazione, spetta al titolare del trattamento valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento. A tal fine, naturalmente, occorre tenere conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento. A specificarlo è il Garante per la protezione dei dati personali in alcune Faq pubblicate il 5 dicembre 2020.
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