In materia previdenziale costituisce base contributiva imponibile l'importo corrispondente alla indennità per ferie non godute, nell’ipotesi in cui sia decorso il termine previsto dalla normativa vigente in materia di impiego delle ferie annuali.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26160 del 17 novembre 2020 , ha accolto il ricorso dell’INPS nei confronti di una società; per i giudici di legittimità l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetta a contribuzione dopo 18 mesi dalla maturazione.
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