Con il Messaggio n. 3653 del 2020, Inps ha chiarito che nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa in modalità agile, non si può far ricorso alla tutela previdenziale della malattia, dal momento che non viene sospesa l’attività lavorativa né il conseguente riconoscimento della retribuzione.
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