Con il Messaggio n. 2975 del 28 luglio 2020, l’INPS ha illustrato le modalità di attuazione delle decurtazioni del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza (PdC), che si applicano a decorrere dal mese di luglio 2020, così come stabilito dal D.M. 2 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 30 giugno 2020. La decurtazione, in particolare, può essere di due tipi: mensile e semestrale. Il primo caso si verifica allorquando il beneficio non viene interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito (con l’eccezione delle erogazioni arretrate); pertanto, si avrà una decurtazione fino a un massimo del 20% nella mensilità successiva. La decurtazione semestrale, invece, avviene direttamente nella disponibilità della Carta Rdc e viene sottratto l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre stesso.
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