Può essere reintegrato il lavoratore che viene licenziato per giustificato motivo oggettivo con la “scusa” della fine dell’appalto, al quale lui non era esclusivamente assegnato.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16253 del 29 luglio 2020 , ha respinto il ricorso di una SRL nei confronti di un proprio dipendente; per i giudici di legittimità va reintegrato il dipendente licenziato perché il presupposto che l’appalto sia terminato non rappresenta, per la società, una motivazione legittima per il suo licenziamento.
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