Il Reddito di Cittadinanza (RDC) in base a quanto previsto dall’articolo 3 comma 15 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito nella Legge n. 26 del 28 marzo 2019 deve essere fruito entro il mese successivo a quello in cui viene effettivamente erogato. Inoltre l’importo non speso o non prelevato, tranne gli arretrati, è sottratto nei limiti del 20% del beneficio erogato con riferimento alla mensilità seguente a quella in cui il beneficio non è stato speso del tutto.
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