La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in riferimento al criterio di commisurazione dell’indennità da corrispondere per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale, limitatamente alle parole “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
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