La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in riferimento al criterio di commisurazione dell’indennità da corrispondere per i licenziamenti viziati sotto il profilo formale o procedurale, limitatamente alle parole “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore, poiché fissa un criterio rigido e automatico, è - secondo la Corte - contraria ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
Pertanto, il giudice, nella determinazione dell’indennità, dovrà tenere conto innanzitutto dell’anzianità di servizio - che rappresenta la base di partenza della valutazione - e, in chiave correttiva, con apprezzamento congruamente motivato, potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema.
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