La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15930 del 24 luglio 2020 , ha rigettato il ricorso di una società nei confronti di un proprio dipendente; per i giudici di legittimità è corretto il risarcimento senza reintegra del dipendente se la sproporzione fra condotta e licenziamento non emerge dal CCNL.
In tema di licenziamento disciplinare in presenza di una condotta accertata e coincidente con quella tipizzata dalle parti sociali, punita con sanzione conservativa, la tutela sarà di tipo reintegratorio; al di fuori di tale caso, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle «altre ipotesi» in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali l’articolo 18, comma quinto, della legge 300/1970 prevede la tutela indennitaria c.d. "forte".
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