La Corte di Cassazione con ordinanza n. 15400 del 20 luglio 2020 , ha accolto il ricorso di una società nei confronti di una propria dipendente; per i giudici di legittimità è insindacabile la scelta del datore di lavoro di sopprimere il posto del lavoratore se tale scelta è frutto di una riorganizzazione produttiva o di un effettivo riassetto.
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo la scelta aziendale di riorganizzazione produttiva e opportunità non è sindacabile; se però il giudice accerta in concreto l’inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale adotta.
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