Con il Messaggio n. 2797 del 14 luglio 2020, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di legislazione applicabile e criteri di utilizzo dei periodi assicurativi ai fini pensionistici relativamente ai lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASpI, che svolgono, di solito per brevissimi periodi, attività lavorativa dipendente in Germania. In tali casi, la legislazione applicabile è unicamente quella italiana. Pertanto, il lavoratore, anche se svolge in Germania un’attività lavorativa marginale, quindi non sostanziale, deve comunque informare l’INPS - in qualità di Istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza - della propria situazione lavorativa. A seguito di tale comunicazione, l’Istituto deve procedere alla determinazione della legislazione applicabile e rilasciare la certificazione “A1”, che attesta l’applicazione della legislazione italiana.
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