Nel periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione nel precedente posto di lavoro, il lavoratore, di cui è stata disposta la reintegra, matura le ferie annuali retribuite oppure, alla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto a un’indennità sostitutiva di tali ferie non godute.
Qualora, peraltro, il lavoratore interessato abbia occupato un altro posto di lavoro, egli non può far valere, nei confronti del suo primo datore di lavoro un’indennità corrispondente al periodo durante il quale ha occupato detto altro posto.
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