Con il Messaggio n. 2479 del 17 giugno 2020 , l’INPS ha comunicato la sospensione – dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del cd. “Decreto Rilancio ”) al 31 agosto 2020 – degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’Agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997. La temporanea interruzione dei pignoramenti, decisa per venire incontro ai soggetti in difficoltà economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, riguarda le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.
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