La tutela prevista dall’art. 46 del decreto Cura Italia esclude il lavoratore assunto con patto di prova ai sensi dell’art. 2096 c.c. , in quanto durante il periodo di prova le parti sono libere di recedere senza che si applichi la normativa in materia di licenziamenti (art. 10, Legge n. 604/1966).
Il datore di lavoro, quindi, può risolvere il rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova senza obbligo di motivare la decisione né di preavviso o di pagare indennità sostitutiva.
Questo pone non pochi problemi per tutti quei lavoratori che sono stati assunti prima dell’avvento del Coronavirus e che si trovano ancora in pendenza di periodo di prova, esponendoli al rischio della perdita del proprio impiego.
Solo con la scelta del datore di lavoro di ‘sospendere’ il periodo di prova e di concedere l’accesso alla Cassa Integrazione si può tutelare il posto di lavoro.
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