Con il Messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020, l’INPS ha specificato che i datori di lavoro interessati dalla sospensione dei versamenti contributivi, in conseguenza di quanto disposto dal D.L. n. 9/2020 e successivamente dal D.L. n. 18/2020, che trattengono in busta paga i contributi previdenziali conto dipendente, sono obbligati successivamente a versarli – unitamente ai contributi conto azienda – al momento della ripresa dei versamenti. Quindi, entrambe le quote contributive – a prescindere che il datore di lavoro abbia trattenuto o meno la quota INPS a carico dipendente – devono essere versati entro il 31 maggio 2020. Si ricorda, al riguardo, che la sospensione fa riferimento ai Comuni dell’ex “zona rossa” individuati dal D.P.C.M. 1° marzo 2020.
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