Con la Nota n. 595 del 23 gennaio 2020 , l’INL ha precisato che in caso di accesso ispettivo in azienda, e qualora l’ispettore rilevi crediti di lavoro immediatamente esigibili dal lavoratore mediante l’istituto della diffida accertativa, l’organo ispettivo può tenere conto solamente degli emolumenti per i quali non sia stato raggiunto il termine prescrizionale di 5 anni o di 10 anni. Quanto affermato vale anche durante la vigenza del rapporto di lavoro, poiché non spetta all’organo ispettivo valutare l’eventuale condizione di “sudditanza psicologica” del lavoratore. Tale situazione, infatti, è rimessa unicamente all’Autorità giudiziaria.
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