La Corte di Cassazione con la sentenza n. 699 del 13 gennaio 2020 , ha affermato che deve essere assolto per la morte dell’operaio che ha agito incautamente il coordinatore della sicurezza: non è, infatti, tenuto a controllare tutte le singole attività lavorative.
Per il coordinatore della sicurezza è esclusa la ricorrenza di violazioni di norme antinfortunistiche, mancando la prova del diretto riscontro della situazione di pericolo grave ed imminente; solo in tal caso il coordinatore della sicurezza deve sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti. Al coordinatore spetta la sola gestione del rischio interferenziale, non il puntuale controllo delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative.
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