Il rapporto di lavoro dei cosiddetti "riders'' addetti al food delivery è inquadrabile nell'ambito delle collaborazioni etero-organizzate di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 che non costituiscono un "tertium genus" intermedio tra la subordinazione e il lavoro autonomo, ma una fattispecie alla quale, al verificarsi delle caratteristiche individuate dallo stesso art. 2 citato, la legge, in un'ottica rimediale, ricollega imperativamente l'applicazione integrale della disciplina della subordinazione, al fine di tutelare prestatori ritenuti in condizione di debolezza economica e, quindi, meritevoli della stessa protezione di cui gode il lavoratore subordinato.
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