Con la Circolare n. 3 del 9 gennaio 2020, l’INPS ha rivalutato - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - sia le tabelle recanti i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. In particolare, gli importi mensili delle prestazioni ammontano a: 8,18 euro, spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati; 10,21 euro, spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati ed a 1,21 euro, spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
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