In tema di contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003 (ma analogo discorso vale anche dopo la riforma introdotto dal D.Lgs. n. 81/2015, nda.), la responsabilità per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione grava non già sul somministratore, mero datore di lavoro, bensì, ed in via esclusiva, sull'utilizzatore, quale soggetto che inserisce il lavoratore nella propria struttura imprenditoriale ed esercita poteri di direzione e controllo sulla prestazione lavorativa, soggetto assimilabile, quindi, al paradigma generale del padrone o committente ex art. 2049 c.c., assumendo la espressa previsione di responsabilità dell'utilizzatore contenuta nell'art. 26 del D.Lgs. n. 276/2003 a valenza meramente confermativa dell'applicabilità della norma codicistica.
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