L’Inps con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020 ha reso note le indicazioni da seguire per la disamina delle domande di indennizzo richieste da chi ha deciso di cessare la propria attività commerciale nel periodo compreso tra il 2017 ed 2018.
Pertanto, eventuali domande di indennizzo, presentate ai sensi dell’art. 1 commi 283 e 284 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che non risultano essere state approvate, adducendo come unica motivazione “aver cessato la propria attività in data precedente al 1° gennaio 2019”, devono essere riesaminate d'ufficio dalle singole strutture territoriali.
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