Commento
INPS

Indennizzo per cessazione di attività commerciale

di Giulio D'Imperio | 29 Gennaio 2020
Indennizzo per cessazione di attività commerciale

L’Inps con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020 ha reso note le indicazioni da seguire per la disamina delle domande di indennizzo richieste da chi ha deciso di cessare la propria attività commerciale nel periodo compreso tra il 2017 ed 2018.

Pertanto, eventuali domande di indennizzo, presentate ai sensi dell’art. 1 commi 283 e 284 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che non risultano essere state approvate, adducendo come unica motivazione “aver cessato la propria attività in data precedente al 1° gennaio 2019”, devono essere riesaminate d'ufficio dalle singole strutture territoriali.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 estende l'indennizzo per la cessazione di attività anche a chi ha chiuso nel 2017-2018. Le richieste vanno presentate telematicamente tramite Inps.