La responsabilità solidale del committente per il soddisfacimento dei crediti retributivi è previsto nel termine decandenziale dei due anni; tale termine non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva.
L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con nota del 19 novembre 2019, n. 9943 , ha fornito alcuni chiarimenti, a seguito di alcune pronunce della Cassazione, in riferimento al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente, per i debiti contribuitivi.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati