Riconsiderare il concetto di «eterodirezione» in seguito all’evoluzione tecnologica: è questo il dibattito in cui si inserisce la decisione del Tribunale di Padova analizzando il caso dei pickers di magazzino. La relazione che si viene a creare tra l’addetto del magazzino e l’applicazione che indica a questi, individualmente, dove e come riporre determinati prodotti è assimilabile a quella che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore in virtù della soggezione del secondo al potere direttivo del primo (e che, per costante giurisprudenza, caratterizza il concetto di subordinazione)? Secondo il giudice di merito, la seconda relazione non è altro che la versione informatizzata e automatizzata della prima e, dunque, idonea a identificare il concetto di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c.
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