In materia di reati colposi compiuti violando le disposizioni a presidio della sicurezza dei luoghi di lavoro è di competenza del giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l’esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001; poi, nell’evenienza che il modello esista e che lo stesso sia conforme alle norme, è possibile che scatti la sanzione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 43656 del 28 ottobre 2019, ha annullato la sentenza della Corte territoriale nei confronti di due amministratori di SRL; per i giudici di legittimità in caso di infortunio di un dipendente sul lavoro non c’è l’automatica responsabilità degli amministratori che fa scattare la sanzione “231” per la società.
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