In occasione della stipulazione del contratto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore si giunge anche all’accordo, condiviso, sull’orario di lavoro; nel contratto quindi viene pattuito se lo stesso è un contratto che prevede il “full time” o il “part time” in condivisione con le rispettive aspettative e necessità.
La trasformazione dell’orario di lavoro da “full time” a “part time” o viceversa deve quindi essere frutto di una ulteriore condivisione e pertanto l’eventuale rifiuto alla trasformazione da parte del lavoratore non può essere assunta dal datore di lavoro quale giusta causa per il licenziamento. Le diverse pattuizioni con riferimento all’orario di lavoro devono essere frutto di accordo tra le parti.
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