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FINE RAPPORTO

Licenziamenti post Jobs Act: certi «fatti materiali» fanno dei giri immensi e poi ritornano «fatti giuridici»

di Luca Daffra, Marco Marzano - Studio Ichino, Brugnatelli e Associati | 20 Maggio 2019
Licenziamenti post Jobs Act: certi «fatti materiali» fanno dei giri immensi e poi ritornano «fatti giuridici»

«È morto il Re! Lunga vita al Re!». Sembra quasi suonare così la decisione della Cassazione (sentenza n. 12174 dell'8 maggio 2019 ) che, indagando sulle ipotesi di reintegra che residuano post Jobs Act, ha affermato che, anche alla luce dell’art. 3 D.Lgs. n. 23/2015, il fatto che viene in rilevo non è quello meramente materiale bensì quello “giuridico”, ovvero integrante un inadempimento: distinguo di cui tanto si si era discusso con riguardo all’applicazione dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori post Fornero.

E così la Suprema Corte ha affermato che: “Ai fini della pronuncia di cui all'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare”.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione conferma che la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato dipende dall'insussistenza giuridica del fatto contestato, non solo dalla sua mancata materialità.