«È morto il Re! Lunga vita al Re!». Sembra quasi suonare così la decisione della Cassazione (sentenza n. 12174 dell'8 maggio 2019 ) che, indagando sulle ipotesi di reintegra che residuano post Jobs Act, ha affermato che, anche alla luce dell’art. 3 D.Lgs. n. 23/2015, il fatto che viene in rilevo non è quello meramente materiale bensì quello “giuridico”, ovvero integrante un inadempimento: distinguo di cui tanto si si era discusso con riguardo all’applicazione dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori post Fornero.
E così la Suprema Corte ha affermato che: “Ai fini della pronuncia di cui all'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare”.
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