
L'esternalizzazione delle attività produttive può essere realizzata attraverso strumenti giuridici molto diversi tra loro. Somministrazione di lavoro, distacco, appalto e contratto di rete consentono, ciascuno secondo una propria logica, di impiegare lavoratori nell'ambito di organizzazioni diverse da quella del datore di lavoro formale oppure di affidare a soggetti terzi fasi, servizi o segmenti del processo produttivo.
Il confine tra tali istituti assume una rilevanza decisiva perché la loro legittimità non dipende dalla denominazione attribuita al contratto, ma dalle concrete modalità di organizzazione ed esecuzione dell'attività lavorativa. Occorre quindi verificare chi esercita il potere direttivo, chi organizza la prestazione, chi sopporta il rischio d'impresa e quale interesse economico e organizzativo giustifica l'operazione. L'utilizzo non corretto degli strumenti di esternalizzazione può infatti determinare la riqualificazione del rapporto, responsabilità solidali e conseguenze sanzionatorie anche di natura penale.

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