Circolare monografica
VIGILANZA SUL LAVORO

Trattamento economico e poteri dispositivi dell’INL

Il CCNL non costituisce uno schermo assoluto rispetto al controllo ispettivo, ma il potere di disposizione non può trasformarsi in una fonte amministrativa autonoma della retribuzione

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 18 Settembre 2026
Trattamento economico e poteri dispositivi dell’INL

Fino a che punto il personale ispettivo può incidere sulle scelte compiute dal datore di lavoro in materia di contrattazione collettiva e trattamento economico? La questione assume particolare rilevanza dopo la Sentenza del Consiglio di Stato 22 giugno 2026, n. 4969, che ha riconosciuto legittimità a un provvedimento diretto a colmare una specifica carenza retributiva mediante la contrattazione aziendale.

La pronuncia si inserisce in una progressiva evoluzione del potere di disposizione ex articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004, ma pone al tempo stesso delicati problemi di coordinamento con l’autonomia collettiva, l’articolo 36 della Costituzione e la nuova disciplina del salario giusto. Vediamo, dunque, quali sono oggi i reali confini dell’intervento ispettivo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il potere di disposizione dell'INL, disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs. 124/2004, permette di intervenire su irregolarità non già sanzionate, anche in ambito contrattuale. La giurisprudenza ha ampliato tale potere, includendo il controllo sull'adeguatezza retributiva rispetto all'articolo 36 della Costituzione, senza però sostituire integralmente il CCNL applicato.