
La trasmissione del Modello 770/2026 mediante un intermediario abilitato non si esaurisce nell’esecuzione materiale dell’invio telematico. Dal momento in cui accetta l’incarico, il professionista assume una serie articolata di obblighi: deve possedere una valida abilitazione, formalizzare l’impegno alla trasmissione, compilare correttamente le parti del modello di propria competenza, controllare l’esito della fornitura, consegnare al sostituto d’imposta la documentazione comprovante l’adempimento e conservarne copia per il periodo previsto dalla legge.
Il termine ordinario di presentazione del Modello 770/2026 è fissato al 31 ottobre 2026. Poiché tale data cade di sabato, l’adempimento può essere validamente eseguito entro lunedì 2 novembre 2026. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dal sostituto d’imposta oppure tramite uno dei soggetti abilitati individuati dall’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
Occorre, fin da subito, distinguere la posizione del sostituto d’imposta, sul quale permane l’obbligo dichiarativo, da quella dell’intermediario incaricato, sul quale grava un’autonoma responsabilità per il corretto e tempestivo adempimento dell’incarico assunto. L’affidamento della dichiarazione al professionista, infatti, non esonera il sostituto dalle conseguenze dell’omessa o tardiva presentazione, ma espone parallelamente l’intermediario alle specifiche sanzioni previste per la tardiva od omessa trasmissione telematica.

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