
L'Agenzia delle Entrate - con Circolare 7 agosto 2026, n. 7- ha fornito indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo, ex D.Lgs. n. 36/2021.
Per quanto riguarda il lavoro sportivo dilettantistico, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la soglia di non imponibilità fiscale fino ad euro 15.000 annui si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato (stante il fatto che la norma in specie considera la natura dell'attività svolta e non la forma contrattuale adottata dalle parti): per la parte eccedente euro 15.000, verranno applicate le regole ordinarie del lavoro dipendente.
In merito ai volontari, i rimborsi spese forfetari riconosciuti per eventi o manifestazioni (fino ad euro 400 mensili) concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione di euro 15.000. Qualora il volontario abbia già superato tale limite nell'anno solare per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, l'importo del rimborso forfetario percepito diventa interamente imponibile ed è soggetto a ritenuta d'acconto.
Infine, relativamente all’IRAP, l'AE ha confermato che l'esclusione dalla base imponibile fino alla soglia di euro 85.000 annui si applica a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell'area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

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