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PREVIDENZA

Smart working transfrontaliero post Framework Agreement: il coordinamento previdenziale nello scenario internazionale

La nuova fattispecie di mobilità autorizzata e non comandata che esclude in radice la disciplina del distacco e impone un'analisi puntuale

di Alessandro Graziano | 6 Luglio 2026
Smart working transfrontaliero post Framework Agreement: il coordinamento previdenziale nello scenario internazionale

Il fenomeno dello smart working transfrontaliero o, per dirlo con una perifrasi, del lavoro “stabilmente delocalizzato”, ha trasformato in pochi anni il paradigma con cui aziende e professionisti sono chiamati a inquadrare la mobilità internazionale dei lavoratori. La fattispecie tipica non è più quella del lavoratore inviato temporaneamente dal datore all'estero in distacco o trasferta, bensì quella del dipendente che chiede e ottiene di prestare la propria attività da un Paese diverso da quello del datore di lavoro, mantenendo formalmente in essere il rapporto originario con tutti i suoi diritti annessi e senza mettere mano, nella sostanza, al contratto di lavoro originale.

Si tratta di una nuova fattispecie di mobilità autorizzata e non comandata, qualificazione che esclude in radice la disciplina del distacco per come è disciplinato dalla normativa italiana e impone un'analisi puntuale, caso per caso, della legislazione applicabile al rapporto di lavoro.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il coordinamento previdenziale UE è regolato dai Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009. Principio cardine: unicità della legislazione applicabile. Criteri di collegamento: lex loci laboris, distacco (max 24 mesi), attività in più Stati (soglia 25%). Dal 1° luglio 2023, accordo quadro UE per telelavoro transfrontaliero (soglia <50%). Regno Unito: soglia del 25%.