Circolare monografica
DISTACCO

Distacco e salvaguardia occupazionale: la nuova deroga sperimentale

La disposizione, applicabile sino al 31 dicembre 2029, consente di disporre il distacco anche in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 31 Luglio 2026
Distacco e salvaguardia occupazionale: la nuova deroga sperimentale

La Legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, ha introdotto l’articolo 16-quater , recante una disciplina sperimentale del distacco finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità produttiva.

La disposizione, in vigore dal 28 giugno 2026 e applicabile sino al 31 dicembre 2029, consente, al ricorrere di specifiche condizioni, di disporre il distacco anche in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante, individuato dall’articolo 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 quale requisito caratterizzante dell’istituto.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il distacco è la temporanea messa a disposizione di un lavoratore da parte del datore di lavoro (distaccante) a un altro soggetto (distaccatario) per svolgere una specifica attività. Il distacco deve essere giustificato da un interesse concreto del distaccante e rispettare le mansioni del lavoratore. Una deroga sperimentale, valida fino al 31 dicembre 2029, permette il distacco anche senza l'interesse del distaccante, purché ci sia un accordo sindacale e finalità occupazionali o produttive.