Circolare monografica
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Lavoro autonomo occasionale e obbligo di comunicazione preventiva

Inquadramento della prestazione autonoma occasionale, specie in relazione agli obblighi di preventiva comunicazione e alle conseguenze sanzionatorie del loro mancato assolvimento

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 14 Aprile 2026
Lavoro autonomo occasionale e obbligo di comunicazione preventiva

La prestazione di lavoro autonomo occasionale, riconducibile allo schema del contratto d’opera di cui all’articolo 2222 del Codice civile, continua a rappresentare uno strumento largamente utilizzato nella prassi professionale e aziendale per l’affidamento di attività non abituali, prive dei requisiti della subordinazione e della continuità organizzativa.

Su tale istituto, il legislatore si è espresso in modo significativo introducendo, con l’articolo 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, uno specifico obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente, mediante modifica dell’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Da tale intervento normativo discende una rinnovata attenzione al corretto inquadramento della prestazione autonoma occasionale, specie in relazione agli obblighi di preventiva comunicazione e alle conseguenze sanzionatorie del loro mancato assolvimento.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il lavoro autonomo occasionale, disciplinato dall'art. 2222 del Codice Civile, è un'attività non abituale e senza vincolo di subordinazione. I compensi sono considerati redditi diversi (art. 67 TUIR) e soggetti a ritenuta d'acconto del 20%. Superati i 5.000 euro annui, scatta l'obbligo contributivo INPS (committente paga 2/3, prestatore 1/3). Dal maggio 2022 è obbligatoria la comunicazione preventiva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro tramite portale telematico ClicLavoro.