
Con la Risposta n. 82 del 20 marzo 2026 , l’Agenzia delle Entrate affronta un tema di assoluto rilievo pratico per la consulenza del lavoro internazionale: la possibilità di applicare il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023, anche quando il lavoratore, una volta trasferita la residenza fiscale in Italia, prosegue il rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore estero e svolge l’attività in smart working dall’Italia.
Nello stesso documento, l’Agenzia chiarisce inoltre il perimetro dell’ulteriore riduzione della base imponibile prevista in presenza di figli minori. La Risposta è importante perché consolida, nel nuovo impianto della normativa richiamata, un orientamento già emerso sotto il precedente regime impatriati: ciò che conta non è la nazionalità o la residenza del datore di lavoro, ma il fatto che il reddito sia prodotto in Italia e che l’attività sia svolta prevalentemente nel territorio dello Stato.

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