
L’INPS - con Messaggio 21 aprile 2026, n. 1343 - ha chiarito che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (data di entrata in vigore della Legge n. 199/2025), lo sgravio contributivo del 50% riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione lavoratori/trici in congedo, ex art. 4, D.Lgs. n. 151/2001, può essere fruito anche per tutto il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice/tore ed entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino.
Com’è noto, la Legge di Bilancio 2026 ha inserito all’art. 4 del T.U. maternità, il nuovo comma 2-bis secondo cui al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione per sostituzione del lavoratore/trice in congedo, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.
Al contempo, resta fermo che al datore di lavoro viene sempre attribuito il codice di autorizzazione 9R avente il significato di "Azienda, anche di fornitura di lavoro temporaneo, avente titolo allo sgravio ex art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 151/2001" anche per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice/tore.

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