
Nel diritto della sicurezza sul lavoro, la formazione non rappresenta un semplice adempimento burocratico, ma costituisce uno dei pilastri fondamentali del sistema prevenzionistico nazionale. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (“Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”) attribuisce alla formazione una funzione sostanziale: consentire al lavoratore di conoscere i rischi presenti nel proprio ambiente di lavoro, riconoscerli e adottare comportamenti sicuri per sé e per gli altri.
L’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 non si limita a modificare la durata o i moduli formativi, ma ridefinisce l’architettura complessiva del sistema formativo, in funzione dei ruoli, dei rischi e della natura dei settori produttivi.
La L.R. Lombardia n. 4/2026 non interviene sui contenuti formativi, che restano di competenza nazionale, ma introduce un presidio regionale avanzato finalizzato a migliorare l’organizzazione, la gestione e il controllo della formazione.
Si propone un’analisi su qualità, controlli e responsabilità nel nuovo sistema multilivello della formazione in materia di salute e sicurezza.

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